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RESPONSABILE ANCHE IL CONDOMINIO PER LE INFILTRAZIONI PROVENIENTI DAL TETTO DELL’EDIFICIO 

 

Brevi pillole informative utili per ottenere un rapido e sicuro risarcimento

per Studio Infortunistica, Avv. Francesco Palma del Foro di Ascoli Piceno

 
Qualora le infiltrazioni d’acqua, provenienti dal tetto di un edificio, cagionino un danno ad un condomino, responsabile non è solamente il Condominio ma altresì, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il proprietario dell’appartamento sovrastante quello del danneggiato che non abbia provveduto alla manutenzione ordinaria del proprio immobile.
 

IL CASO

 
Il Giudice di Pace di Alatri accoglieva la domanda di un condomino volta all’ottenimento del risarcimento del danno cagionato da infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento di un altro condomino.
Il Tribunale di Frosinone, in sede di appello, riformava la sentenza di primo grado, rideterminando il danno e, contestualmente, rilevando che le infiltrazioni erano addebitabili alla copertura del tetto del fabbricato, pertanto la responsabilità del danno subito dal condomino era attribuibile al Condominio, residuando, invece, una responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti del convenuto originario, per non aver questi provveduto alla manutenzione del proprio appartamento, lasciandolo, tra l’altro, privo d’infissi.
 
Avverso la sentenza del Tribunale il condomino appellante ricorre per cassazione denunciando come la legittimazione passiva dovesse individuarsi nel Condominio e che, ad ogni modo, l’eventuale responsabilità doveva attribuirsi all’impresa che si era occupata del rifacimento del tetto dell’immobile.
 
La responsabilità del condomino ex art. 2051 c.c.. Il Supremo Collegio sottolinea come gli elementi idonei a determinare il danno nei confronti della parte lesa devono individuarsi nella vetustà del tetto, nella mancata manutenzione ordinaria dell’appartamento del ricorrente e nel verificarsi dell’allagamento nel tempo in cui i lavori di rifacimento del tetto erano stati appaltati.
 
Ciò considerato, nonostante il Tribunale avesse accertato una responsabilità in capo al Condominio, «nessun errore ha commesso» nel rilevare la parallela responsabilità del ricorrente ex art. 2051 c.c. per «mancata custodia dell’appartamento di sua proprietà» e, nello specifico, per «non avere attuato nel corso degli anni nemmeno la manutenzione ordinaria del proprio appartamento, lasciandolo privo d’infissi di talché l’acqua piovana attingeva direttamente il pavimento interno evidentemente non predisposto a svolgere funzione di impermeabilizzazione».
 

SENTENZA

 
Alla luce di tali circostanze, altresì corretta deve ritenersi, per la Suprema Corte, l’individuazione nel ricorrente di legittimità passiva in ordine alla mancata custodia dell’immobile, nonché della messa in carico del medesimo, ai sensi dell’art. 1227 c.c., dei «due terzi della spesa complessiva per il ripristino dell’appartamento attoreo».
La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
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