INFORTUNIO SUL LAVORO: LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL DATORE DI LAVORO E LA CONDOTTA ECCENTRICA DEL LAVORATORE

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso avverso la sentenza di condanna per violazione delle norme antinfortunistiche, coglie l’occasione per ribadire i principi in tema di responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio del dipendente della ditta che svolgeva lavori in appalto e di abnormità della condotta del lavoratore stesso.

IL CASO

Il Tribunale di Alessandria condannava il datore di lavoro ed il preposto per le lesioni cagionate per colpa ad un lavoratore dipendente addetto al servizio in appalto di pulizia e riordino di un capannone industriale, lesioni consistenti un ustioni di 2° e 3° estese al collo, al tronco e agli arti superiori. La Corte d’Appello di Torino, riduceva la pena sancita in prime cure confermando la sussistenza della colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia nella violazione delle norme di prevenzione antinfortunistica.
Avverso la sentenza di secondo grado, ricorrono per cassazione i due imputati.

POSIZIONE DI GARANZIA.

 Oltre ad un’inammissibile deduzione, generica e inconferente, di un vizio circa il valore probatorio degli elementi utilizzati dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione, i ricorrenti lamentano la ricostruzione della loro posizione di garanzia.

Il Collegio, condividendo l’argomentazione offerta dalla sentenza impugnata, ricorda che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività assume la posizione di garante colui il quale di fatto «si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, anche se formalmente ha appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all’infortunio». Dalla ricostruzione della vicenda e della presenza simultanea di più imprese sul luogo dell’infortunio, i giudici di merito hanno correttamente individuato in capo ai ricorrenti una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008. Tale disposizione trova applicazione laddove il datore di lavoro abbia affidato lavori o servizi a soggetti terzi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto.

CONDOTTA DEL LAVORATORE.

I ricorrenti deducono inoltre la mancata considerazione delle modalità dell’incidente e della rilevanza della condotta del lavoratore.

Anche in questo caso la censura non viene condivisa dalla S.C. che ricorda come l’interruzione del nesso di condizionamento a causa del comportamento imprudente del lavoratore richiede che la sua condotta si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Il comportamento è dunque interruttivo non perché eccezionale, ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è tenuto a governare. Ne consegue che la responsabilità del lavoratore è esclusa laddove il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità.

 

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