
In materia di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno doloso provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale ha diritto al risarcimento del danno.
IL CASO
Parte attore a chiamava in giudizio la compagnia assicurativa per ottenere, in sede civile, il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi mediante lāinvestimento doloso posto in essere dal convenuto attraverso una manovra di retromarcia ritenuta intenzionalmente offensiva per la quale egli era stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio, mentre era alla guida di unāautovettura di proprietĆ di un altro soggetto, ritenuto invece estraneo al fatto di reato.
La domanda veniva accolta dal Tribunale, il quale, accertato il gravissimo dato subito dallāattore, condannava il convenuto in solido a pagare in suo favore una somma di denaro, limitata per la compagnia di assicurazione, al massimale di polizza allora vigente.
Chiamata a pronunciarsi la Corte dāAppello, questa accoglieva lāappello principale della compagnia assicuratrice, dichiarando assorbita lāimpugnazione incidentale del ricorrente, il quale propone ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado.
L’EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO DOLOSAMENTE PROVOCATO
Corte Suprema di Cassazione, chiamata a pronunciarsi nel caso di specie, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione attraverso lāemanazione di due principi di diritto.
Sulla base del primo principio si evidenzia che Ā«la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto allāaccertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceitĆ penale e allāaffermazione che lāimputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame ĆØ autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non ĆØ, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano lāindividuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibileĀ».
In virtù del secondo principio di diritto, in tema di assicurazione obbligatoria prevista per i veicoli a motore, gli Ermellini sottolineano che Ā«la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dallāassicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui allāart. 1917 c.c. ā che non costituisce il paradigma tipico della responsabilitĆ civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietĆ verso il danneggiato ā salva la facoltĆ della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dellāassicurato ā danneggiante, ove la copertura contrattuale non operiĀ».
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