Consigli per ottenere un rapido e sicuro risarcimento dalla compagnia assicuratrice

Brevi pillole informative utili per ottenere un rapido e sicuro risarcimento dalla compagnia assicuratrice

per Studio Infortunistica, Avv. Francesco Palma del Foro di Ascoli Piceno

I primi adempimenti

Si consiglia, il più possibile, di scattare delle fotografie per rilevare l’esatta posizione dei veicoli coinvolti, i danni derivanti della collisione, eventuali segni di frenata, le condizioni meteorologiche e lo stato del manto stradale.


Foto di jcomp da Freepik

Tale raccomandazione è ancora più viva se dall’incidente derivano gravi danni a cose o persone.

Elaborata la documentazione fotografica è opportuno provvedere, ove possibile, alla rimozione dei veicoli, poiché è vietato ostruire il flusso del traffico, salvo nell’ipotesi in cui risulti impossibile provvedere autonomamente alla rimozione dei veicoli o se la dinamica del sinistro è controversa. In tal caso, è inoltre preferibile attendere l’arrivo delle forze dell’ordine.

Infine è opportuno segnalare il pericolo posizionando l’apposito triangolo ad almeno 50 metri dall’ostacolo ed indossare il giubbotto catarifrangente.

La compilazione del CID


Foto di jcomp da Freepik

Il passo successivo riguarda la compilazione del modulo di constatazione amichevole (CAI, ovvero comunemente chiamato CID), nel quale riportare le seguenti informazioni:

  • ora, data e luogo dell’incidente
  • generalità dei contraenti/assicurati, conducenti e trasportati;
  • generalità dei proprietari dei veicoli
  • dati riguardanti i veicoli coinvolti (modello, targa, numero di polizza);
  •  danni riportati dai veicoli;
  • schizzo della dinamica del sinistro.

Si ricorda che la compilazione del modulo ha l’utilità di mettere per iscritto quanto effettivamente accaduto (e non per stabilire, ad esempio, il responsabile del sinistro).

Nel caso in cui il CAI, compilato in ogni sua parte, è firmato da entrambi i conducenti le dichiarazioni in esso riportate si presumono vere fino a prova contraria

Pertanto, è bene non firmare il modulo se non si è d’accordo con l’altro automobilista sulla dinamica dell’incidente, compilando se, necessario, anche due constatazioni separate; in quest’ultimo caso, il modulo sarà considerato una semplice segnalazione di sinistro.

Tempistiche di consegna del cid

Il modulo può comunque essere disposto anche in un secondo momento, entro tre giorni dal sinistro, mediante inoltro dello stesso alla Compagnia d’assicurazione.

Può, infine, essere molto importante identificare eventuali testimoni oculari maggiorenni presenti sul luogo dell’incidente e che abbiano assistito all’evento. Per la loro individuazione occorre riportare tutte le generalità all’interno del modulo di constatazione amichevole ed allegare copia di un documento di identità.

Lettera di denuncia di sinistro


Foto di Andrea Piacquadio da Pexels

Entro tre giorni dalla data in cui si è verificato l’incidente, occorrerà inoltrare alla propria compagnia assicurativa una lettera di denuncia, che dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche alla compagnia assicurativa dell’altro automobilista.

La comunicazione deve essere effettuata in ogni caso, anche quando non si responsabili del sinistro.

La denuncia deve contenere:

  • data, ora e luogo del sinistro;
  • estremi delle polizze interessate e targa dei veicoli coinvolti;
  • generalità dei conducenti;
  • descrizione della dinamica dell’evento.

Inoltre, nella lettera di denuncia sarà necessario indicare di essere disponibili all’accertamento dell’entità dei danni da parte di un perito e, soltanto dopo che saranno stati quantificati, sarà possibile procedere alla riparazione del veicolo incidentato.

La denuncia vale come formale costituzione in mora quando contiene l’invito alla compagnia assicurativa a risarcire i danni sofferti.

La richiesta di risarcimento


Photo by Gerd Altmann da Pixabay 

A seguito di sinistro stradale, il danneggiato ha la facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti direttamente al proprio istituto assicurativo (cd. risarcimento diretto) oppure alla compagnia del conducente-proprietario dell’altro veicolo (cd. risarcimento ordinario).

Ciò vuol dire che l’azione d’indennizzo diretto si aggiunge, ma non esclude, la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.

La procedura di risarcimento diretto prevede, dunque, che la richiesta risarcitoria sia inviata dal danneggiato, che si ritenga non responsabile del sinistro, alla compagnia assicurativa del veicolo di sua proprietà o alla guida del quale si trovava al momento dell’incidente, anziché alla compagnia assicurativa del veicolo condotto dal responsabile.

La procedura di risarcimento diretto è applicabile esclusivamente in caso di scontri tra veicoli a motore identificati e assicurati.

Non si applica, invece, in caso di:

  • scontro tra più di due veicoli (es. tamponamento a catena);
  • veicolo non regolarmente assicurato;
  • veicolo non immatricolato in Italia, ma all’estero;
  • un mezzo non rientrante nella categoria dei veicoli a motore oppure quando si tratta di veicoli speciali, macchine agricole o ciclomotori non muniti della cd.”nuova targa”;
  • un ciclista, un pedone o un bene immobile;
  •  mancata collisione tra i due veicoli;
  • incidente ove siano derivate gravi lesioni che portano ad una invalidità macro permanente, ossia un danno biologico di ammontare superiore a 9 punti percentuali;
  • sinistri si sono verificati su territorio estero;
  • i sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia.

In tutti questi casi, infatti, potrà essere attivata la procedura di risarcimento ordinaria.

Cosa inserire all’interno della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento dovrà contenere:

  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
  • le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro, la dinamica e le targhe dei veicoli coinvolti;
  • denominazione delle rispettive compagnie;
  • il codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento);
  • l’età, l’attività svolta, il reddito del danneggiato e l’entità delle lesioni subite;
  • l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione;
  • l’attestazione medica comprovante eventuali postumi;
  • la dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti previdenziali o che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare;
  • lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale;
  • eventuale certificato di morte;
  • l’eventuale intervento delle autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia, ad esempio) e se hanno redatto un verbale; 
  • copia del modulo blu compilata e firmata a firma singola o congiunta;
  • generalità e recapiti di eventuali testimoni.

i tempi del risarcimento


Foto di Jan Vašek da Pixabay 

I tempi necessari per la liquidazione di un sinistro possono variare in base ai danni denunciati e alla tipologia di documentazione presentata dal soggetto danneggiato.

La compagnia assicurativa, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, procederà con la nomina di un perito per l’accertamento del danno al veicolo e, successivamente, formulerà un’offerta entro il termine di:

  • 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento danni, inviata tramite raccomandata A/R, alla quale sia stato allegato il CID firmato da entrambi i conducenti, per danni ai veicoli o alle cose;
  • 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni, nel caso in cui il CID non sia stato allegato oppure, benché allegato, non contenga le firme di entrambi i conducenti;
  • 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta risarcitoria per danni a persona o in caso di morte.

Se il danneggiato dichiara di accettare l’offerta risarcitoria formulata dalla compagnia il pagamento viene effettuato entro 15 giorni dal momento di ricezione della comunicazione. 

Se invece il danneggiato non comunica alcuna risposta oppure manifesta la volontà di non accettare l’offerta, l’assicurazione corrisponderà comunque, entro 15 giorni, la somma offerta.

Al riguardo è bene ricordare che il danneggiato è sempre libero di accettare l’offerta oppure di trattenere l’importo proposto dall’assicurazione a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, senza rinunciare alle sue pretese di risarcimento.

Dato che il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale si prescrive in due anni, a partire dal giorno dell’incidente, quando non sia stato conseguito l’integrale risarcimento, conviene inviare alla compagnia assicurativa una lettera interruttiva entro tale termine.

Incidente causato da veicolo immatricolato all’estero


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In caso di sinistro causato da un veicolo immatricolato all’estero, l’altro automobilista, alla guida del veicolo immatricolato in Italia, dovrà presentare la propria richiesta risarcitoria all’Ufficio Centrale Italiano, il quale contatterà la compagnia assicurativa estera, che a sua volta si avvarrà della collaborazione di una compagnia italiana a cui affidare la gestione del sinistro stradale.

Autoveicolo sprovvisto di copertura assicurativa


Foto di aymane jdidi da Pixabay 

Laddove l’altro veicolo risulti sprovvisto di copertura assicurativa, sarà necessario far intervenire le Forze dell’Ordine, il cui verbale di constatazione sarà indispensabile per l’eventuale richiesta di risarcimento al “Fondo di Garanzia per le vittime della strada”.

L’obiettivo del fondo è liquidazione dei danni alle persone che hanno riportato dei pregiudizi nelle seguenti situazioni:

  • sinistri con veicoli non identificati (solo nell’ipotesi di danni arrecati alle persone);
  • incidenti con veicoli non assicurati: per danni alle persone e alle cose;
  • sinistri con veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta;
  • sinistri con veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario.

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva, dunque, dopo aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte della persona che ha subito dei danni a causa di un sinistro con un veicolo non assicurato o non identificato.

Procedura di negoziazione assistita (ex art. 3 D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014)


Foto di Gerd Altmann da Pixabay 

Sarà necessario procedere ad invitare la Compagnia a stipulare una convezione di negoziazione assistita qualora la stessa si rifiuti di corrispondere l’indennizzo.

È inoltre obbligatorio anche quando:

  • la compagnia assicurativa non rispetta i tempi entro cui presentare la proposta di indennizzo (punto 5) oppure ometta di indicare le motivazioni per cui non intende procedere al risarcimento;
  • il danneggiato non accetta l’offerta di risarcimento.

In tutti questi casi, dunque, è necessario ricorrere alla negoziazione assistita, prima di poter agire in via giudiziale.

L’azione giudiziale


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Come già visto in precedenza, prima di poter avviare formalmente la causa (citando in giudizio l’assicurazione) sarà necessario rivolgersi a un avvocato, il quale inviterà l’assicurazione a stipulare la c.d. convenzione di negoziazione assistita.

La partecipazione alla stipula della convenzione di negoziazione assistita non è obbligatoria: l’assicurazione potrebbe, infatti, rifiutarsi di aderire all’invito che le è stato rivolto. 

A questo punto, decorso il termine di 30 giorni dall’invito formulato senza che vi sia stato riscontro (o subito, in caso di riscontro negativo), in ultima istanza, si potrà procedere a citare in giudizio la compagnia di assicurazione per richiedere al giudice che quest’ultima sia condannata al risarcimento di tutti i danni, nonché al rimborso di tutte le spese di giustizia sostenute.

 

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