RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE PER LE LESIONI SUBITE DAL NEONATO DURANTE IL PARTO

Brevi pillole informative utili per ottenere un rapido e sicuro risarcimento

per Studio Infortunistica, Avv. Francesco Palma del Foro di Ascoli Piceno

Risarcimento del danno patrimoniale

In tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile soltanto qualora sia riscontrabile l’eliminazione o la riduzione dalla capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa va liquidato in modo onnicomprensivo come danno allo salute.

 

IL CASO

Il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda proposta da due genitori, in proprio e quali esercenti potestà sulla figlia minore, per l’ottenimento del risarcimento dei danni patita dalla neonata a seguito della condotta dei sanitari in occasione della nascita della figlia.
La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame proposto dai danneggiati, rigettando la richiesta di riconoscimento del danno patrimoniale per la perdita di capacità lavorativa della bambina.
La sentenza di seconde cure viene impugnata con ricorso in Cassazione.


DANNO ALLA SALUTE E DANNO PATRIMONIALE

Il risarcimento del danno patrimoniale futuro, in conseguenza del danno alla salute subito dal neonato durante il parto, richiede necessariamente una valutazione prognostica riservata al giudice di merito. Nel contesto di tale valutazione, il giudice può riconoscere il danno patrimoniale laddove possa ragionevolmente ritenersi probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti percepito in assenza dell’evento dannoso.

La prognosi si fonderà in tal caso sugli studi e sulle inclinazioni manifestate dalla vittima, nonché sulle condizioni economico-sociali della famiglia, fermo restando che il risarcimento da perdita della capacità lavorativa non discende in automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente. eliminazione o la riduzione dalla capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chances), risolvendosi in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo, va liquidato in modo onnicomprensivo come danno allo salute».
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

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