L’INCENDIO CAUSATO DALLA CANNA FUMARIA DEL CONDOMINIO DANNEGGIA L’EDIFICIO: LE SPESE DI RIPARAZIONE SONO A SUO CARICO

Brevi pillole informative utili per ottenere un rapido e sicuro risarcimento

per Studio Infortunistica, Avv. Francesco Palma del Foro di Ascoli Piceno

 
Laddove l’esigenza di manutenzione e riparazione dell’edificio condominiale derivi da una specifica condotta illecita attribuibile allo stesso condomino che ha sostenuto l’intera spesa per tali interventi, non sussiste il diritto al rimborso da parte degli altri condomini costituendo le opere eseguite dal singolo una modalitĆ  di risarcimento del danno in forma specifica.
 

 LA VICENDA

 
La Corte d’Appello di Brescia riformava la sentenza di prime cure e rigettava la domanda proposta da un condominio per ottenere dalla societĆ  proprietaria delle altre unitĆ  abitative il rimborso della somma anticipata per il rifacimento del tetto e della facciata dell’immobile.
 
L’edificio era infatti stato danneggiato da un incendio sviluppatosi a seguito del surriscaldamento della canna fumaria posta all’interno dell’appartamento dell’attore, al quale era dunque attribuibile la piena responsabilitĆ  per i danni causati, ragione per cui la Corte territoriale aveva escluso l’applicabilitĆ  dell’art. 1134 c.c. (Gestione di iniziativa individuale).
 
Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre per cassazione il condominio deducendo l’erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., criticando in particolare il nesso di causalitĆ  materiale tra il verificarsi dell’incendio e il danno subito dall’edificio.
 

RIMBORSO DELLE SPESE

 
La Corte di legittimitĆ , escludendo la rilevanza degli artt. 40 e 41 c.p., precisa che il ricorso si fonda sull’applicabilitĆ  o meno dell’art. 1134 c.c..
 
Il Collegio ricorda che, anche nel caso di condominio minimo (composto cioĆØ da due soli partecipanti, come nel caso di specie), la spesa sostenuta da uno dei condomini ĆØ rimborsabile solo laddove presenti i requisiti dell’urgenza di cui alla norma citata.
 
Deve dunque essere considerata ā€œurgenteā€ Ā«non solo la spesa che sia giustificata dall’esigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedereĀ».
 
Il principio trova pacificamente applicazione anche nel caso del condominio minimo che deve sempre decide all’unanimitĆ , posto che la maggioranza non può formarsi in concreto.
 
Precisa inoltre la Corte che l’obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unitĆ  immobiliare alle spese di manutenzione e riparazione delle parti comuni dell’edificio si fonda sulla comproprietĆ  delle stesse, ma se l’esigenza di manutenzione deriva dalla specifica condotta illecita attribuibile ad un singolo condomino, sorge in capo a quest’ultimo l’obbligo di risarcire il danno prodotto ex art. 2043 c.c.. In tal caso non sussiste dunque alcun diritto al rimborso da parte degli altri condomini, costituendo le opere eseguite dal singolo una modalitĆ  di risarcimento del danno in forma specifica.
Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

 

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

ā˜Ž 0736 / 432808
šŸ“§ info@studioinfortunistica.it

← Precedente

Grazie per la risposta. ✨

Rispondi