Brevi pillole informative utili per ottenere un rapido e sicuro risarcimento
per Studio Infortunistica, Avv. Francesco Palma del Foro di Ascoli Piceno
Laddove lāesigenza di manutenzione e riparazione dellāedificio condominiale derivi da una specifica condotta illecita attribuibile allo stesso condomino che ha sostenuto lāintera spesa per tali interventi, non sussiste il diritto al rimborso da parte degli altri condomini costituendo le opere eseguite dal singolo una modalitĆ di risarcimento del danno in forma specifica.
LA VICENDA
La Corte dāAppello di Brescia riformava la sentenza di prime cure e rigettava la domanda proposta da un condominio per ottenere dalla societĆ proprietaria delle altre unitĆ abitative il rimborso della somma anticipata per il rifacimento del tetto e della facciata dellāimmobile.
Lāedificio era infatti stato danneggiato da un incendio sviluppatosi a seguito del surriscaldamento della canna fumaria posta allāinterno dellāappartamento dellāattore, al quale era dunque attribuibile la piena responsabilitĆ per i danni causati, ragione per cui la Corte territoriale aveva escluso lāapplicabilitĆ dellāart. 1134 c.c. (Gestione di iniziativa individuale).
Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre per cassazione il condominio deducendo lāerronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., criticando in particolare il nesso di causalitĆ materiale tra il verificarsi dellāincendio e il danno subito dallāedificio.

RIMBORSO DELLE SPESE
La Corte di legittimitĆ , escludendo la rilevanza degli artt. 40 e 41 c.p., precisa che il ricorso si fonda sullāapplicabilitĆ o meno dellāart. 1134 c.c..
Il Collegio ricorda che, anche nel caso di condominio minimo (composto cioĆØ da due soli partecipanti, come nel caso di specie), la spesa sostenuta da uno dei condomini ĆØ rimborsabile solo laddove presenti i requisiti dellāurgenza di cui alla norma citata.
Deve dunque essere considerata āurgenteā Ā«non solo la spesa che sia giustificata dallāesigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando lāamministratore o lāassemblea dei condomini possano utilmente provvedereĀ».
Il principio trova pacificamente applicazione anche nel caso del condominio minimo che deve sempre decide allāunanimitĆ , posto che la maggioranza non può formarsi in concreto.
Precisa inoltre la Corte che lāobbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unitĆ immobiliare alle spese di manutenzione e riparazione delle parti comuni dellāedificio si fonda sulla comproprietĆ delle stesse, ma se lāesigenza di manutenzione deriva dalla specifica condotta illecita attribuibile ad un singolo condomino, sorge in capo a questāultimo lāobbligo di risarcire il danno prodotto ex art. 2043 c.c.. In tal caso non sussiste dunque alcun diritto al rimborso da parte degli altri condomini, costituendo le opere eseguite dal singolo una modalitĆ di risarcimento del danno in forma specifica.
Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.
