Brevi pillole informative utili per ottenere un rapido e sicuro risarcimento
per Studio Infortunistica, Avv. Francesco Palma del Foro di Ascoli Piceno
Laddove l’esigenza di manutenzione e riparazione dell’edificio condominiale derivi da una specifica condotta illecita attribuibile allo stesso condomino che ha sostenuto l’intera spesa per tali interventi, non sussiste il diritto al rimborso da parte degli altri condomini costituendo le opere eseguite dal singolo una modalità di risarcimento del danno in forma specifica.
LA VICENDA
La Corte d’Appello di Brescia riformava la sentenza di prime cure e rigettava la domanda proposta da un condominio per ottenere dalla società proprietaria delle altre unità abitative il rimborso della somma anticipata per il rifacimento del tetto e della facciata dell’immobile.
L’edificio era infatti stato danneggiato da un incendio sviluppatosi a seguito del surriscaldamento della canna fumaria posta all’interno dell’appartamento dell’attore, al quale era dunque attribuibile la piena responsabilità per i danni causati, ragione per cui la Corte territoriale aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1134 c.c. (Gestione di iniziativa individuale).
Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre per cassazione il condominio deducendo l’erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., criticando in particolare il nesso di causalità materiale tra il verificarsi dell’incendio e il danno subito dall’edificio.
RIMBORSO DELLE SPESE
La Corte di legittimità, escludendo la rilevanza degli artt. 40 e 41 c.p., precisa che il ricorso si fonda sull’applicabilità o meno dell’art. 1134 c.c..
Il Collegio ricorda che, anche nel caso di condominio minimo (composto cioè da due soli partecipanti, come nel caso di specie), la spesa sostenuta da uno dei condomini è rimborsabile solo laddove presenti i requisiti dell’urgenza di cui alla norma citata.
Deve dunque essere considerata “urgente” «non solo la spesa che sia giustificata dall’esigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere».
Il principio trova pacificamente applicazione anche nel caso del condominio minimo che deve sempre decide all’unanimità, posto che la maggioranza non può formarsi in concreto.
Precisa inoltre la Corte che l’obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese di manutenzione e riparazione delle parti comuni dell’edificio si fonda sulla comproprietà delle stesse, ma se l’esigenza di manutenzione deriva dalla specifica condotta illecita attribuibile ad un singolo condomino, sorge in capo a quest’ultimo l’obbligo di risarcire il danno prodotto ex art. 2043 c.c.. In tal caso non sussiste dunque alcun diritto al rimborso da parte degli altri condomini, costituendo le opere eseguite dal singolo una modalità di risarcimento del danno in forma specifica.
Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

