Purtroppo capita spesso che il proprio animale domestico, cane o gatto, venga investito.
Se un cane viene investito da un’auto sorge il diritto in capo al proprietario dell’animale di ottenere il ristoro del pregiudizio subìto.
Sono compresi i danni non patrimoniali per la sofferenza patita a seguito delle lesioni o della perdita dell’animale.

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l’animale domestico rientra nella categoria degli esseri “senzienti”, capaci, di percepire il dolore e la sofferenza(Cass. sent. n. 54531/2016). Ovviamente non è previsto il risarcimento del dannno direttamente in favore dell’animale ma vienen considerato il rapporto di affetto che si crea tra un uomo e il proprio animale da compagnia. Il sistema risarcitorio prevede dunque forme di tutela in favore dell’individuo umano.
VALUTIAMO IL CASO DI INCIDENTE STRADALE
L’art. 189 del “Codice della Strada” prevede che l’utente, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, da cui consegua un danno a uno o più animali “d’affezione, da reddito o protetti” sia tenuto a fermarsi, prestando il dovuto soccorso, pena la sanzione amministrativa.
In caso di investimento di animale, dunque, l’automobilista risulta tenuto ad allertare le competenti forze dell’ordine.
Se il gatto o il cane viene investito, il conducente dell’autovettura sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti del “padrone” dell’animale. Dal punto di vista patrimoniale e non quindi sia per le spese mediche occorrenti per la sua cura, sia per le sofferenze e il turbamento interiore subiti a causa delle lesioni occorse o del venir meno del proprio animale da compagnia.
Il richiedente danno dovrà aver previamente sottoscritto apposita polizza assicurativa RC Auto, obbligatoria per legge, in mancanza della quale tenuto al risarcimento sarà il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e dovrà inoltrare richiesta risarcitoria debitamente corredata della relativa documentazione alla compagnia assicuratrice dell’automobilista in esame.
Per poter richiedere l’indennizzo alla compagnia assicuratrice, è richiesto, quale presupposto, che sia stata la condotta dell’automobilista a cagionare l’evento di danno.
